Capo II
Art. 8
Conservazione dell'integrità dell'azienda agricola
In vigore dal 30 giu 2001
1. Le disposizioni di cui agli della legge 31 gennaio 1994, n. 97, si applicano, a decorrere dal 1o gennaio 2002, anche alle aziende agricole ubicate in comuni non montani.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-18;228#art-8