Art. 2

Ufficio del commissario del governo per la provincia di Trento

In vigore dal 20 lug 2001
Ufficio del commissario del governo per la provincia di Trento 1. A decorrere dalla stessa data indicata nell', il personale appartenene ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in servizio presso l'ufficio del commissario del governo per la provincia di Trento, transita nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno. 2. Il personale di cui al comma 1 può optare per rimanere nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La relativa procedura dovrà essere espletata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Il personale appartenente al ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri che transita in quello dell'Amministrazione civile dell'interno è avviato alle procedure di riqualificazione previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successivamente inquadrato nei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, fatta eccezione per il ruolo della carriera prefettizia. I predetti inquadramenti comportano un corrispondente incremento delle dotazioni organiche delle aree funzionali dell'Amministrazione civile dell'interno ed una contestuale riduzione delle dotazioni organiche degli analoghi ruoli dell'Amministrazione di provenienza.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-16;260#art-2

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Ufficio del commissario del governo per la provincia di Trento (Art. 2 ((Norme di attuazione dello Statuto Speciale della regione Trentino-Alto Adige)) recante disposizioni riguardanti i Commissariati del governo per le province autonome di Trento e di Bolzano.) — Testo vigente | Portale Normativo