Art. 1

Modifica del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di assistenza e beneficenza pubblica).

In vigore dal 20 lug 2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469; Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, comma primo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 9 maggio 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità e per la funzione pubblica; Emana il seguente decreto legislativo: . Modifica del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di assistenza e beneficenza pubblica). 1. Dopo l' del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, è inserito il seguente: "Art. 1-bis. - 1. Le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei principi della legislazione statale in materia di assicurazioni sociali e dei limiti posti alla potestà legislativa delle province medesime dagli articoli 8 e 9 dello statuto speciale di autonomia in materia di assistenza sanitaria e di integrazione socio-sanitaria, possono disciplinare con legge l'istituzione di contributi, anche obbligatori, a carico dei cittadini residenti nel territorio provinciale, destinati alla costituzione di fondi assicurativi con finalità assistenziale volti a garantire ai cittadini l'erogazione di specifiche prestazioni sanitarie e socio-assistenziali previste dalla legge medesima. 2. La legge provinciale disciplina le modalità di accertamento e riscossione dei contributi nonché di gestione dei fondi di cui al comma 1 anche mediante affidamento a terzi nel rispetto della normativa comunitaria. 3. Le province possono altresì avvalersi, con oneri a loro carico, di enti nazionali operanti nel settore della previdenza e delle assicurazioni sociali o delle agenzie di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla base di apposite convenzioni. 4. Ove vengano istituiti con norma statale contributi corrispondenti a quelli istituiti ai sensi del comma 1, nel territorio della provincia interessata si applica quanto previsto dall'articolo 2, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 maggio 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Loiero, Ministro per gli affari regionali Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Del Turco, Ministro delle finanze Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Veronesi, Ministro della sanità Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-14;259#art-1

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