Art. 2
Norma transitoria
In vigore dal 5 ott 2001
1. I procedimenti iniziati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo continuano ad essere trattati dall'ufficio giudiziario cui sono assegnati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-14;211#art-2