Art. 9

Norme finali

In vigore dal 24 giu 2017
1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applica il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. 1-bis. Le violazioni delle disposizioni del presente decreto sono sanzionate ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. 2. Sono abrogati l'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e l' della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 aprile 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Loiero, Ministro per gli affari regionali Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero Visto, il Guardasigilli: Fassino

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-24;170#art-9

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