Art. 9
Norme finali
In vigore dal 24 giu 2017
1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applica il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
1-bis. Le violazioni delle disposizioni del presente decreto sono sanzionate ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
2. Sono abrogati l'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e l' della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 aprile 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Loiero, Ministro per gli affari
regionali
Letta, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del
commercio con l'estero
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-24;170#art-9