Art. 3

Esenzione dall'autorizzazione

In vigore dal 29 mag 2001
1. Non è necessaria alcuna autorizzazione: a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate; b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa; c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi; d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole; e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti; f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti; g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-24;170#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo