Art. 1
Forme pensionistiche collettive operanti e accantonamenti ai fondi di quiescenza e previdenza
In vigore dal 1 gen 2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, recante la riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell' della legge 13 maggio 1999, n. 133;
Visto l', comma 7, della legge 13 maggio 1999, n. 133, il quale dispone che entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal medesimo , nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, possono essere emanate disposizioni integrative o correttive;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 2000;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 marzo 2001;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
Emana
il seguente decreto legislativo:
.
Forme pensionistiche collettive operanti e accantonamenti ai fondi di quiescenza e previdenza
1. Nell', comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituita dall', comma 1, lettera a), numero 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, nel terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e se le forme pensionistiche collettive istituite non siano operanti dopo due anni".
2. È soppresso il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 70 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente gli accantonamenti di quiescenza e previdenza, come sostituito dall', comma 1, lettera f), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-12;168#art-1