Capo I

Art. 10

Promozione alla qualifica di dirigente superiore

In vigore dal 15 mag 2001
1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente che, alla stessa data, abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica. 2. Le promozioni hanno effetto dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-03;155#art-10

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