Capo XII
Art. 73
Indennità in caso di interruzione della gravidanza (legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 4)
In vigore dal 28 mag 2003
Indennità in caso di interruzione della gravidanza
(legge 11 dicembre 1990, n. 379, )
1. In caso di interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli della legge 22 maggio 1978, n. 194, verificatasi non prima del terzo mese di gravidanza, l'indennità di cui all' è corrisposta nella misura pari all'80 per cento di una mensilità del reddito o della retribuzione determinati ai sensi dei commi 2 e 3 del citato .
2. La domanda deve essere corredata da certificato medico, rilasciato dalla U.S.L. che ha fornito le prestazioni sanitarie, comprovante il giorno dell'avvenuta interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194, e deve essere presentata al competente ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data dell'interruzione della gravidanza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;151#art-73