Capo XI

Art. 67

Modalità di erogazione (legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 2)

In vigore dal 24 set 2015
1. L'indennità di cui all' viene erogata dall'INPS a seguito di apposita domanda in carta libera, corredata da un certificato medico rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, attestante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto ovvero dell'interruzione della gravidanza spontanea o volontaria ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194. 1-bis. L'indennità di cui all', comma 1-bis, è erogata previa domanda all'INPS, corredata dalla certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono il padre lavoratore autonomo ne rende dichiarazione ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. In caso di adozione o di affidamento, l'indennità di maternità di cui all' spetta, sulla base di idonea documentazione, per i periodi e secondo quanto previsto all'. 3. L'INPS provvede d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80 ha disposto: - (con l'art. 26, comma 2) che le presenti modifiche si applicano in via sperimentale esclusivamente per il solo anno 2015 e per le sole giornate di astensione riconosciute nell'anno 2015 medesimo; - (con l'art. 26, comma 3) che "Il riconoscimento dei benefici per gli anni successivi al 2015 e' condizionato alla entrata in vigore di decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183, che individuino adeguata copertura finanziaria"; - (con l'art. 26, comma 4) che "Nel caso in cui non entrino in vigore i provvedimenti di cui al comma 3, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e con riferimento alle giornate di astensione riconosciute a decorrere dall'anno 2016, le disposizioni modificate dagli articoli 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 e 16 si applicano nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto".
  • Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 nel modificare l'art. 26, comma 2 del D.Lgs. 15 giugmo 2015, n. 80 ha conseguentemente disposto (con l'art. 43, comma 2) che "I benefici di cui agli articoli dal 2 al 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, sono riconosciuti anche per gli anni successivi al 2015, in relazione ai quali continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 27 del predetto decreto legislativo".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;151#art-67

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