Capo X

Art. 59

Lavoro stagionale (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, comma 4)

In vigore dal 27 apr 2001
Lavoro stagionale (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, , comma 4) 1. Le lavoratrici addette ad industrie e lavorazioni che diano luogo a disoccupazione stagionale, di cui alla tabella annessa al decreto ministeriale 30 novembre 1964, e successive modificazioni, le quali siano licenziate a norma della lettera b) del comma 3 dell', hanno diritto, per tutto il periodo in cui opera il divieto di licenziamento, semprechè non si trovino in periodo di congedo di maternità, alla ripresa dell'attività lavorativa stagionale e alla precedenza nelle riassunzioni. 2. Alle lavoratrici e ai lavoratori stagionali si applicano le disposizioni dell' del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, in materia contributiva. 3. Alle straniere titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale è riconosciuta l'assicurazione di maternità, ai sensi della lettera d), comma 1, dell' del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;151#art-59

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