Capo III
Art. 19
Interruzione della gravidanza (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 20)
In vigore dal 27 apr 2001
Interruzione della gravidanza
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, )
1. L'interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli della legge 22 maggio 1978, n. 194, è considerata a tutti gli effetti come malattia.
2. Ai sensi dell' della legge 22 maggio 1978, n. 194, la pena prevista per chiunque cagioni ad una donna, per colpa, l'interruzione della gravidanza o un parto prematuro è aumentata se il fatto è commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;151#art-19