Capo III

Art. 19

Interruzione della gravidanza (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 20)

In vigore dal 27 apr 2001
Interruzione della gravidanza (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, ) 1. L'interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli della legge 22 maggio 1978, n. 194, è considerata a tutti gli effetti come malattia. 2. Ai sensi dell' della legge 22 maggio 1978, n. 194, la pena prevista per chiunque cagioni ad una donna, per colpa, l'interruzione della gravidanza o un parto prematuro è aumentata se il fatto è commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;151#art-19

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