Art. 3
Disposizioni finali
In vigore dal 8 mar 2001
1. Le disposizioni di cui agli del presente decreto trovano applicazione a decorrere dal 1° luglio 2001.
2. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 febbraio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Mattioli, Ministro per le politiche
comunitarie
Salvi, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Dini, Ministro degli affari esteri
Fassino, Ministro della giustizia
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Letta, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del
commercio con l'estero
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-02;18#art-3