Art. 3

Disposizioni finali

In vigore dal 8 mar 2001
1. Le disposizioni di cui agli del presente decreto trovano applicazione a decorrere dal 1° luglio 2001. 2. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate, a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 febbraio 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Mattioli, Ministro per le politiche comunitarie Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Dini, Ministro degli affari esteri Fassino, Ministro della giustizia Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Fassino
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-02;18#art-3

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