Capo II
Art. 15
(L) Trasmissione dall'estero di atti agli uffici di stato civile
In vigore dal 7 mar 2001
(L)
Trasmissione dall'estero di atti agli uffici di stato civile
1. In materia di trasmissione di atti o copie di atti di stato civile o di dati concernenti la cittadinanza da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, si osservano le disposizioni speciali sulle funzioni e sui poteri consolari.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-12-28;443#art-15