Titolo ICapo I

Art. 13

Limiti di età per il collocamento a riposo d'ufficio

In vigore dal 1 gen 2008
1. Il personale appartenente ai ruoli dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato è collocato a riposo d'ufficio al raggiungimento dei seguenti limiti di età, in relazione alla qualifica rivestita: ..... dirigente generale di pubblica sicurezza: 65 anni; dirigente superiore: 63 anni; qualifiche inferiori: 60 anni. 2. Gli appartenenti al ruolo direttivo speciale sono collocati a riposo d'ufficio al compimento del sessantesimo anno di età. 3. La tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituita dalla tabella 2 allegata al presente decreto.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-10-05;334#art-13

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