Capo IV

Art. 21

Abrogato

Attribuzioni del generale in campo operativo, addestrativo e tecnico logistico

In vigore dal 9 ott 2010
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-10-05;297#art-21

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Attribuzioni del generale in campo operativo, addestrativo e tecnico logistico (Art. 21 Norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78.) — Testo vigente | Portale Normativo