Art. 2

In vigore dal 28 ott 2000
1. L'utilizzo per l'edilizia universitaria di beni immobili delle Forze armate ai sensi degli articoli 5 e 6 dello statuto speciale della Valle d'Aosta, avviene d'intesa tra il Ministro della difesa ed il presidente della giunta regionale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 settembre 2000 Ciampi Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Loiero, Ministro per gli affari regionali Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Zecchino, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Del Turco, Ministro delle finanze Mattarella, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Fassino
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-09-21;282#art-2

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