Art. 22

Abrogato

Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e successive modificazioni

In vigore dal 28 set 2022
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 138 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 settembre 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Mattioli, Ministro per le politiche comunitarie Veronesi, Ministro della sanità Dini, Ministro degli affari esteri Fassino, Ministro della giustizia Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero Visto, il Guardasigilli: Fassino

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 138, ha disposto (con l'art. 30, comma 7) che "Le disposizioni del decreto legislativo, n. 332 del 2000, relative ai dispositivi di cui all'articolo 110, paragrafi 3 e 4 del regolamento, restano in vigore fino alle date in esso indicate, nella misura necessaria dell'applicazione di tali paragrafi".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-09-08;332#art-22

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Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e successive modificazioni (Art. 22 Attuazione della direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi) — Testo vigente | Portale Normativo