Art. 2
Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109
In vigore dal 5 ott 2000
1. All'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 68, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il termine minimo di conservazione è la data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione; esso va indicato con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro quando la data contiene l'indicazione del giorno, o con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro la fine negli altri casi, seguita dalla data oppure dalla indicazione del punto della confezione in cui essa figura.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Courmayeur, addì 10 agosto 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Mattioli, Ministro per le politiche comunitarie
Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero
Dini, Ministro degli affari esteri
Fassino, Ministro della giustizia
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Veronesi, Ministro della sanità
Pecoraro Scanio, Ministro delle politiche agricole e forestali
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-10;259#art-2