Art. 10
Disposizioni finali
In vigore dal 15 giu 2006
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198.
4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi desumibili dal presente decreto con le modalità previste dai rispettivi statuti. Fino all'emanazione delle leggi regionali, le disposizioni del presente decreto trovano piena e immediata applicazione nelle regioni a statuto speciale. Per le province autonome di Trento e Bolzano resta fermo l' del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 maggio 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Bellillo, Ministro per le pari opportunità
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Fassino, Ministro della giustizia
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Loiero, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-23;196#art-10