Titolo III
Art. 10
Linee dirette
In vigore dal 21 giu 2000
1. La fornitura di gas naturale tramite linee dirette è soggetta ad autorizzazione rilasciata dalla regione competente per territorio ad imprese del gas in base a criteri obiettivi e non discriminatori, sentito il comune interessato.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-23;164#art-10