Capo I

Art. 2

Istituti penitenziari, centri per i servizi sociali per adulti- Scuole e servizi dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile

In vigore dal 23 giu 2000
Istituti penitenziari, centri per i servizi sociali per adulti- Scuole e servizi dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile 1. Con decreto del Ministro di cui all', comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle disposizioni concernenti la variazione delle dotazioni organiche, sono individuati gli istituti penitenziari, i centri per i servizi sociali, le scuole ed i servizi dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile considerati come uffici di livello dirigenziale non generale. 2. Ai fini dell'individuazione delle sedi di livello dirigenziale non generale si tiene conto del numero dei detenuti ed internati, del personale in dotazione e della complessiva entità delle risorse gestite, nonché della realizzazione di progetti sperimentali di particolare rilievo che l'Amministrazione vi organizza. 3. In sede di prima applicazione, gli istituti di cui alla seconda parte del comma 2, individuati quali sedi di livello dirigenziale non generale in ragione del particolare rilievo dei progetti sperimentali che vi si organizzano, verranno definiti prioritariamente rispetto agli altri di cui alla prima parte del medesimo comma.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-21;146#art-2

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