Capo II

Art. 14

Norme relative agli scrutini

In vigore dal 20 feb 2020
1. Lo scrutinio per merito comparativo consiste nel giudizio sulla completa personalità del dipendente emesso sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e dallo stato matricolare con particolare riferimento ai rapporti informativi e relativi giudizi complessivi. 2. Negli scrutini per merito comparativo si tiene conto, altresì, degli incarichi e servizi svolti e della qualità delle funzioni, con particolare riferimento alla competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunte, anche in relazione alla sede di servizio attribuendo valore di titolo preferenziale al positivo espletamento di incarichi di comando di reparto negli istituti penitenziari. 3. Per gli scrutini si applicano le disposizioni previste dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. 4.Non sono ammessi a scrutinio i funzionari che nei tre anni precedenti lo scrutinio abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione. La sospensione dal servizio comporta la deduzione dal computo dell'anzianità di un periodo pari a quello trascorso dal punito in sospensione dal servizio, nonché il ritardo di due anni nella promozione o nell'aumento periodico dello stipendio o nella attribuzione di una classe superiore di stipendio con la decorrenza di cui all', comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, e successive modificazioni. Tale ritardo è elevato a tre anni se la sospensione dalla qualifica è superiore a quattro mesi. 4-bis. Sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione di carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria decide una commissione presieduta dal Capo del Dipartimento e composta da quattro direttori generali in servizio nell'Amministrazione penitenziaria e nell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità, nominati ogni triennio dal Ministro della giustizia con proprio decreto. Le funzioni di segretario sono svolte da funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in servizio nella sede centrale dell'amministrazione penitenziaria. Il Capo del Dipartimento può delegare le funzioni di presidente al vice capo del Dipartimento. 4-ter. La Commissione formula la graduatoria di merito predisposta sulla base dei criteri di valutazione determinati, con decreto del Capo del Dipartimento. 4-quater. La nomina dei componenti e del segretario della commissione viene conferita con provvedimento del Ministro della giustizia. 4-quinquies. La commissione di cui al comma 4-bis decide sui ricorsi gerarchici proposti dal personale della carriera dei funzionari avverso la valutazione annuale ed il rapporto informativo.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-21;146#art-14

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