Art. 10
Benefici
In vigore dal 15 set 2020
1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capo possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni.
2. Alle agevolazioni di cui al comma 1 si applicano i massimali previsti dalla normativa europea e le agevolazioni medesime sono concesse nel rispetto di quanto previsto in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
3. I mutui di cui al comma 1 sono assistiti dalle garanzie di cui all'articolo 44 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.
Note all'articolo
- E' stato ripristinato il testo gia' in vigore dal 13-08-2017 a seguito della modifica dell'art. 9, comma 1 del D.L. 24 ottobre 2019, n. 123, che disponeva la modifica del comma 1 del presente articolo, ad opera della L. 12 dicembre 2019, n. 156, di conversione del D.L. medesimo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-04-21;185#art-10