Art. 3

In vigore dal 13 mag 2000
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) gli articoli 162, 163 e 165 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; b) l', comma secondo, e l'articolo 14, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618; c) l' e l', comma secondo, della legge 13 agosto 1980, n. 462; d) l'articolo 17, comma 3, della legge 27 ottobre 1988, n. 470; e) l'articolo 17, comma 1, della legge 22 dicembre 1990, n. 401; f) l', comma 132, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente alle parole: "fatti salvi i rapporti contrattuali in atto", e comma 133. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 aprile 2000 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Dini, Ministro degli affari esteri Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-04-07;103#art-3

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Art. 3 Disciplina del personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all'estero, a norma dell'articolo 4 della legge 28 luglio 1999, n. 266. — Testo vigente | Portale Normativo