Art. 2

Norme integrative e correttive delle disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie

In vigore dal 11 mag 2000
1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, come modificato dai decreti legislativi n. 203 del 5 giugno 1998 e n. 422 del 19 novembre 1998, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 12, riguardante concorso di violazioni e continuazione: 1) il comma 4, è sostituito dal seguente: "4. Le previsioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali e ai tributi di ciascun altro ente impositore e, tra i tributi erariali, alle imposte doganali e alle imposte sulla produzione e sui consumi"; 2) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo. Se l'ufficio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento. Se più atti di irrogazione danno luogo a processi non riuniti o comunque introdotti avanti a giudici diversi, il giudice che prende cognizione dell'ultimo di essi ridetermina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni risultanti dalle sentenze precedentemente emanate"; b) nell'articolo 13, riguardante il ravvedimento: 1) al comma 1, lettera b), le parole "ad un sesto del minimo" sono sostituite dalle seguenti "ad un quinto del minimo"; 2) alla lettera c) del comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni"; c) nell'articolo 16, riguardante il procedimento di irrogazione delle sanzioni: 1) al comma 3, le parole: "Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso"; 2) al comma 4, secondo periodo, sono soppresse le parole: "sempre entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione"; 3) al comma 6, le parole: "di sessanta giorni dalla sua notificazione" sono sostituite dalle seguenti: "previsto per la proposizione del ricorso"; d) nell'articolo 17, riguardante l'irrogazione immediata delle sanzioni, al comma 2, le parole: "entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento", sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine previsto per la proposizione del ricorso"; e) nell'articolo 20, riguardante decadenza e prescrizione, al comma 1, primo periodo, la parola "maggior" è sostituita dalla seguente: "diverso"; f) nell'articolo 25, recante disposizioni transitorie, dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti: "3-ter. Nei casi di omissioni ed errori relativi alle dichiarazioni presentate nell'anno 1999, che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, non si applicano le sanzioni previste se l'autore delle violazioni provvede alla loro regolarizzazione nel termine di trenta giorni dall'invito dell'ufficio. 3-quater. Le sanzioni relative alle somme iscritte in ruoli resi esecutivi entro il 31 dicembre 2000 a seguito di controllo formale delle dichiarazioni presentate negli anni dal 1994 al 1998 ai fini delle imposte sui redditi e negli anni dal 1995 al 1998 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, sono ridotte della metà per i contribuenti che aderiscono ad apposito invito al pagamento dei tributi dovuti, dei relativi interessi e delle sanzioni medesime, contenuto in una comunicazione inviata al debitore dai concessionari del servizio nazionale della riscossione entro il secondo mese successivo a quello di consegna del ruolo. 3-quinquies. Gli importi indicati nella comunicazione di cui al comma 3-quater, inviata tramite servizio postale, sono pagati entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di invio della comunicazione stessa. 3-sexies. Se le somme indicate nella comunicazione, o quelle eventualmente rideterminate in sede di autotutela, non sono integralmente corrisposte entro il termine di cui al comma 3-quater, il debitore è tenuto a pagare l'intero importo iscritto a ruolo previa notifica, da parte del concessionario, della relativa cartella. 3-septies. La remunerazione spettante al concessionario sulle somme riscosse a seguito dell'invio della comunicazione di cui al comma 3-quater è determinata con decreto del Ministro delle finanze".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-03-30;99#art-2

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