Capo II
Art. 9
AbrogatoConcorso di persone nei casi di emissione o utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
In vigore dal 1 gen 2027
1. In deroga all'articolo 110 del codice penale:
a) l'emittente di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall';
b) chi si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-03-10;74#art-9