Titolo III

Art. 17

Abrogato

Interruzione della prescrizione

In vigore dal 1 gen 2027
1. Il corso della prescrizione per i delitti previsti dal presente decreto è interrotto, oltre che dagli atti indicati nell'articolo 160 del codice penale, dal verbale di constatazione o dall'atto di accertamento delle relative violazioni. 1-bis. I termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-03-10;74#art-17

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