Titolo III
Art. 12 ter
AbrogatoCasi particolari di confisca
In vigore dal 1 gen 2027
1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti di seguito indicati, si applica l'articolo 240-bis del codice penale quando:
a) l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall';
b) l'imposta evasa è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall';
c) l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall';
d) l'ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall', comma 1;
e) l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall', comma 2.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-03-10;74#art-12-ter