Titolo III

Art. 12 ter

Abrogato

Casi particolari di confisca

In vigore dal 1 gen 2027
1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti di seguito indicati, si applica l'articolo 240-bis del codice penale quando: a) l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'; b) l'imposta evasa è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'; c) l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'; d) l'ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall', comma 1; e) l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall', comma 2.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-03-10;74#art-12-ter

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