Art. 4

Trattamento previdenziale

In vigore dal 16 mar 2000
1. Al personale di cui all', comma 1, si applicano le disposizioni relative al trattamento di previdenza e di assistenza del personale della pubblica amministrazione, comparto "Ministeri".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-14;37#art-4

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