Art. 4

Trattamento previdenziale

In vigore dal 16 mar 2000
1. Al personale di cui all', comma 1, si applicano le disposizioni relative al trattamento di previdenza e di assistenza del personale della pubblica amministrazione, comparto "Ministeri".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-14;37#art-4

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Trattamento previdenziale (Art. 4 Istituzione del ruolo del personale amministrativo della segreteria e dell'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura, a norma dell'articolo 13 della legge 28 luglio 1999, n. 266) — Testo vigente | Portale Normativo