Art. 2

Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466

In vigore dal 25 ott 2001
1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell': 1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "30 settembre 1996", sono inserite le seguenti: ", incrementata del 20 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 30 settembre 1999, e del 40 per cento per i periodi d'imposta successivi"; 2) al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: "variazione in aumento", sono inserite le seguenti: ", così come incrementata ai sensi del comma 1,"; b) nell'articolo 5: 1) al comma 1, le parole: "ai soggetti indicati nei commi 2, 3, 4 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "ai soggetti indicati nel comma 2 assumendo, in luogo della variazione in aumento del capitale investito, il patrimonio netto di cui all', comma 4"; 2) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "Tuttavia detto reddito" sono inserite le seguenti: ", per un importo comunque non eccedente il limite superiore previsto per il primo scaglione,"; 3) i commi 3 e 4 sono soppressi; 4) al comma 5, le parole: "di cui ai commi 1, 2, 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli ". 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 30 settembre 1999 e non hanno effetto ai fini della determinazione dell'imposta da versare a titolo di acconto per il medesimo periodo d'imposta. 3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con gli stanziamenti previsti dall', comma 13, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e dall'articolo 6, comma 14, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 gennaio 2000 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Visco, Ministro delle finanze Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Diliberto, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Note all'articolo

  • La L. 18 ottobre 2001, n. 383 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che le agevolazioni fiscali di cui al presente articolo 2 sono soppresse, salvo quanto previsto dall' art. 5, comma 1, lettere a) e b).

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-01-18;9#art-2

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