Art. 1

Definizioni

In vigore dal 27 feb 2000
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998; Vista la direttiva 97/1970/CE del Consiglio dell'11 dicembre 1997 che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri; Vista la direttiva 1999/19/CE della Commissione del 18 marzo 1999, recante modifica della direttiva 97/1970/CE; Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616; Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963; Vista la legge 2 maggio 1983, n. 293; Vista la legge 17 dicembre 1999, n. 511; Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314; Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271; Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298; Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407; Visto il decreto del Ministro della marina mercantile del 22 giugno 1982; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 18 dicembre 1999; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle politiche agricole e forestali, delle comunicazioni e del lavoro e della previdenza sociale; Emana il seguente decreto legislativo: . Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) "amministrazione", Ministero dei trasporti e della navigazione Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; b) "autorità marittima" gli uffici circondariali marittimi di cui all'art. 16 del codice della navigazione; c) "certificato", il certificato di conformità alle disposizioni del presente decreto; d) "che opera", che pesca o pesca e tratta il pesce o altre risorse viventi, fatto salvo il diritto di passaggio inoffensivo nel mare territoriale; e) "convenzione", la convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, a cui l'Italia ha aderito con legge 2 maggio 1983, n. 293; f) "lunghezza" il 96% della lunghezza totale al galleggiamento, posto all'85% della più piccola altezza misurata dalla linea di chiglia, oppure la lunghezza misurata dalla faccia prodiera del dritto di prora all'asse di rotazione del timone al predetto galleggiamento, se questo valore è superiore. Nelle navi progettate con un'inclinazione di chiglia, il galleggiamento al quale è misurata la lunghezza deve essere parallelo al galleggiamento di progetto; g) "nave da pesca" qualsiasi nave equipaggiata o utilizzata a fini commerciali per la cattura del pesce o di altre risorse marine viventi; h) "nave da pesca nuova", una nave da pesca per la quale a decorrere dal 1o gennaio 1999 incluso sia stato stipulato il contratto di costruzione o il contratto per una rilevante trasformazione, oppure il contratto di costruzione o di rilevante trasformazione sia stato stipulato anteriormente al 1o gennaio 1999 e la nave sia stata consegnata tre anni o più dopo tale data, oppure, in mancanza di un contratto di costruzione, a decorrere dal 1o gennaio 1999 incluso sia stata impostata la chiglia, o sia iniziata la costruzione identificabile con una nave particolare, o sia iniziato il montaggio con l'impiego di almeno 50 tonnellate o dell'uno per cento della massa stimata di tutti i materiali di struttura, se quest'ultimo valore è inferiore; i) "nave da pesca esistente", una nave da pesca che non sia una nave nuova; l) "organismo riconosciuto", un organismo riconosciuto a norma del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314; m) "protocollo" il protocollo di Torremolinos del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos sulla sicurezza delle navi da pesca del 1977, ratificato con la legge 17 dicembre 1999.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-18;541#art-1

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