Capo III
Art. 10
Procedimenti pendenti
In vigore dal 11 gen 2000
1. I procedimenti civili e penali pendenti, alla data di cui all', commi 5 e 6, innanzi a sezioni distaccate di tribunale attribuite a circondari di tribunale diversi dai precedenti, sono devoluti alla competenza dei tribunali o delle relative sezioni distaccate territorialmente competenti in forza del presente decreto. Per tutti gli altri affari civili e penali pendenti alla stessa data innanzi ai tribunali oggetto della revisione, resta ferma la competenza dell'ufficio giudiziario cui erano precedentemente attribuiti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 dicembre 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Diliberto, Ministro della giustizia
Piazza, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-03;491#art-10