Capo III

Art. 10

Procedimenti pendenti

In vigore dal 11 gen 2000
1. I procedimenti civili e penali pendenti, alla data di cui all', commi 5 e 6, innanzi a sezioni distaccate di tribunale attribuite a circondari di tribunale diversi dai precedenti, sono devoluti alla competenza dei tribunali o delle relative sezioni distaccate territorialmente competenti in forza del presente decreto. Per tutti gli altri affari civili e penali pendenti alla stessa data innanzi ai tribunali oggetto della revisione, resta ferma la competenza dell'ufficio giudiziario cui erano precedentemente attribuiti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 dicembre 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Diliberto, Ministro della giustizia Piazza, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-03;491#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo