Art. 2
Completamento degli interventi
In vigore dal 30 ott 1999
1. Per la conclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di completamento, necessari per l'ultimazione delle opere acquedottistiche, degli alloggi non trasferiti alla data di entrata in vigore della legge 17 maggio 1999, n. 144, e delle relative opere di urbanizzazione, sulla base delle indicazioni contenute nel piano di cui all'articolo 42, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al medesimo articolo 42, comma 3, nonché per la definizione del contenzioso, gli enti destinatari e il commissario straordinario contraggono mutui o effettuano altre operazioni finanziarie nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 dello stesso articolo. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base della ripartizione delle risorse effettuata con il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, trasferisce annualmente agli enti destinatari e al commissario straordinario le quote dei limiti d'impegno necessarie al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e delle altre operazioni finanziarie. L'assunzione dei mutui da parte degli enti locali non è considerata ai fini del limite massimo di indebitamento previsto dalla legislazione vigente.
2. Il commissario straordinario stabilisce il termine per la realizzazione degli interventi di competenza degli enti destinatari.
Decorso tale termine, e previa diffida, il commissario straordinario, utilizzando le risorse finanziarie messe a disposizione degli enti destinatari, nomina il provveditore alle opere pubbliche della Campania commissario ad acta per il completamento degli interventi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-09-20;354#art-2