Art. 8

In vigore dal 3 nov 1999
1. È abrogato il decreto ministeriale del 30 novembre 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 79 del 4 aprile 1995. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 17 agosto 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Letta, Ministro per le politiche comunitarie De Castro, Ministro per le politiche agricole Dini, Ministro degli affari esteri Diliberto, Ministro di grazia e giustizia Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Bindi, Ministro della sanità Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-17;360#art-8

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Art. 8 Attuazione delle direttive 96/24/CE, 96/25/CE, 98/67/CE e 98/87/CE, nonche' dell'articolo 19 della direttiva 95/69/CE, relative alla circolazione di materie prime per mangimi. — Testo vigente | Portale Normativo