Art. 2

In vigore dal 3 nov 1999
1. L' della legge n. 281 de1 1963, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: ". - 1. Le materie prime per mangimi sono elencate e denominate in base ai criteri ed alle disposizioni stabiliti alle parti '' À' e '' B'' dell'allegato II. 2. Le materie prime per mangimi di cui all'elenco riportato nell'allegato II parte '' À' capo II, possono essere immesse in circolazione unicamente sotto le denominazioni indicate nell'elenco stesso e a condizione che dette materie prime corrispondano alle descrizioni in esso specificate. 3. Con decreto del Ministero per le politiche agricole di concerto con il Ministero della sanità, e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione tecnica di cui all'articolo 9 può essere integrato l'elenco dell'allegato II parte '' À' capo II a condizione che le denominazioni o i nomi di uso corrente utilizzati siano diversi da quelli riportati nel predetto elenco e non inducano in errore l'acquirente circa l'effettiva identitadel prodotto che gli viene offerto. La commissione è integrata da tre componenti scelti dalle regioni maggiormente rappresentative a livello nazionale sotto il profilo delle produzioni zootecniche. Le spese relative al trattamento economico e di missione sono a carico delle amministrazioni di appartenenza. 4. I prodotti costituiti da due o più sottoprodotti dello stesso cereale possono considerarsi un'unica materia prima per mangimi. Se considerati tali, essi vanno posti in commercio sotto la denominazione del sottoprodotto di minor valore commerciale.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-17;360#art-2

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