Capo I
Art. 1
Denominazioni
In vigore dal 16 set 1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare l', comma 1, come modificato dall' della legge 15 maggio 1997, n. 127, dall' della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dall' della legge 8 marzo 1999, n. 50;
Visti l', comma 1, lettera a), e l' della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 1999;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare bicamerale di cui all' della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
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Denominazioni
1. Nel presente decreto legislativo sono denominati:
a) "Presidente" il Presidente del Consiglio dei Ministri e "Presidenza" la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
b) "Segretariato generale", "Segretario generale" e "Vicesegretario generale": rispettivamente, il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Vicesegretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
c) "Dipartimenti": le strutture di livello dirigenziale generale in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, comprensive di una pluralità di uffici accomunati da omogeneità funzionale;
d) "uffici": strutture di livello dirigenziale generale collocate all'interno di strutture dipartimentali ovvero in posizione di autonomia funzionale, equiparabile a quella dei Dipartimenti;
e) "servizi": unità operative di base di livello dirigenziale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;303#art-1