Sez. II
Art. 61
Principi generali
In vigore dal 29 lug 2003
1. Le agenzie fiscali hanno personalità giuridica di diritto pubblico. L'Agenzia del demanio è ente pubblico economico. 2. In conformità con le disposizioni del presente decreto legislativo e dei rispettivi statuti, le agenzie fiscali hanno autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.
3. Le agenzie fiscali operano nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esse affidate in base ai principi di legalità, imparzialità e trasparenza, con criteri di efficienza, economicità ed efficacia nel perseguimento delle rispettive missioni.
4. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300#art-61