Sez. II

Art. 74 bis

Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura.

In vigore dal 19 mar 2024
1. La chiusura della procedura nel caso di cui all', comma 2, lettera b), non è impedita dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il commissario straordinario mantiene la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio. La legittimazione del commissario straordinario sussiste altresì per i procedimenti, compresi quelli cautelari e esecutivi, strumentali all'attuazione delle decisioni favorevoli all'amministrazione straordinaria, anche se instaurati dopo la chiusura della procedura. 2. In caso di chiusura della procedura ai sensi del comma 1, il comitato di sorveglianza cessa dalle sue funzioni. Le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato. 3. Le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, accantonate nel piano contenente la ripartizione finale dell'attivo e depositate secondo le modalità indicate dal tribunale, nonché le somme ricevute dal commissario straordinario per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal commissario straordinario e versate su un conto vincolato previa autorizzazione del tribunale. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 131 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sostituito al curatore il commissario straordinario. 4. Dopo la chiusura della procedura, le somme ricevute dal commissario straordinario per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalità disposte dal tribunale con il decreto di cui all'. 5. In relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura della procedura. 6. Con il decreto di chiusura il tribunale impartisce le disposizioni necessarie per la predisposizione di un supplemento di rendiconto, del riparto supplementare e del rapporto riepilogativo finale. La chiusura della procedura a norma del presente articolo non comporta la cancellazione della società dal registro delle imprese sino alla conclusione dei giudizi in corso e alla effettuazione dei riparti supplementari, anche all'esito delle ulteriori attività liquidatorie che si siano rese necessarie. 7. Eseguito l'ultimo progetto di ripartizione o comunque definiti i giudizi e procedimenti pendenti, il commissario straordinario chiede al tribunale di archiviare la procedura di amministrazione straordinaria e di autorizzare la chiusura del conto vincolato. Il tribunale provvede con decreto. 8. Entro dieci giorni dal deposito del decreto di archiviazione, il commissario straordinario chiede la cancellazione della società dal registro delle imprese.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-08;270#art-74-bis

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