Art. 6
Organi collegiali d'interesse degli enti locali
In vigore dal 6 ago 1999
1. Il singolo ente locale, con oneri a proprio carico, può istituire ulteriori organi collegiali, temporanei o permanenti, con criteri territoriali ovvero per settori scolastici, al fine di disporre di consulenza adeguata per le scelte di propria competenza.
I raccordi tra amministrazione periferica della pubblica istruzione e gli enti locali sono definiti in sede di riordino del Ministero della pubblica istruzione, secondo i criteri di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-06-30;233#art-6