Art. 6

Organi collegiali d'interesse degli enti locali

In vigore dal 6 ago 1999
1. Il singolo ente locale, con oneri a proprio carico, può istituire ulteriori organi collegiali, temporanei o permanenti, con criteri territoriali ovvero per settori scolastici, al fine di disporre di consulenza adeguata per le scelte di propria competenza. I raccordi tra amministrazione periferica della pubblica istruzione e gli enti locali sono definiti in sede di riordino del Ministero della pubblica istruzione, secondo i criteri di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-06-30;233#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo