Art. 3
In vigore dal 26 giu 1999
1. Dopo l' del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, e inserito il seguente:
"Art. 4-bis. - 1. Contro le decisioni della sezione giurisdizionale è ammesso appello alla sezione giurisdizionale regionale d'appello istituita dall'".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-06-18;200#art-3