Art. 2

In vigore dal 29 giu 1999
1. Al comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In alternativa, le medesime società possono avvalersi di quanto disposto al comma 6.". 2. Il comma 5 dell'articolo 17 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, è sostituito dal seguente: " 5. Le operazioni di cui ai commi da 1 a 4 sono deliberate dagli amministratori in deroga agli articoli 2365 e 2376 del codice civile e, con riferimento all'operazione di aumento del capitale sociale di cui al comma 2, anche in deroga all'articolo 2443 del codice civile. Nei casi indicati ai commi 3 e 4 non si applica il terzo comma dell'articolo 2445 del codice civile. I verbali delle predette deliberazioni vengono depositati e iscritti a norma dell'articolo 2436 del codice civile. Se la delibera risulta da verbale ricevuto da un notaio, per l'iscrizione nel registro delle imprese non occorre l'omologazione prevista dal secondo comma dall'articolo 2411 del codice civile. Al notaio che riceve il verbale compete l'onorario fisso previsto per i verbali di assemblea di cui all'articolo 7 della tariffa professionale. Gli amministratori riferiscono del loro operato alla prima assemblea utile.". 3. Al comma 6 dell'articolo 17 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le assemblee speciali deliberano la conversione in prima e in seconda convocazione col voto favorevole di tante azioni che rappresentino rispettivamente almeno il venti e il dieci per cento delle azioni in circolazione; in terza convocazione le assemblee speciali deliberano la conversione a maggioranza dei presenti, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.". 4. Dopo il comma 6 dell'articolo 17 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, è inserito il seguente: "6-bis. In applicazione del principio di neutralità sancito dalla lettera b) del comma 1 dell' della legge 17 dicembre 1997, n. 433, le deliberazioni adottate all'esclusivo fine delle conversioni di cui ai commi precedenti, sono esenti dalle imposte di registro e di bollo.". 5. All'articolo 17 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "10-bis. In presenza di obbligazioni convertibili in azioni, il comma 6 dell'articolo 2420-bis del codice civile si applica anche nei casi previsti dai commi 3 e 4, nonché quando si modifica il valore nominale delle obbligazioni convertibili a seguito della ridenominazione di cui agli articoli 11, 12 e 13 del presente decreto.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-06-15;206#art-2

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