Art. 12

In vigore dal 27 set 2022
1. Presso il Ministero della sanità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende unità sanitarie locali è istituita, nei limiti della spesa autorizzata da appositi provvedimenti legislativi, una banca dati informatizzata collegata in rete che contiene almeno le informazioni di cui ai commi 2, 3 e 4; tali informazioni sono trasmesse dalle aziende unità sanitarie locali, per via informatica, alle regioni, alle province autonome e al Ministero della sanità; il Ministero perle politiche agricole è interconnesso, attraverso il proprio sistema informativo, alla banca dati, ai fini dell'espletamento delle funzioni di propria competenza. 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 134. 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 134. 4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 134. 4-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 134. 5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 134. 5-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 134. 6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 134. 6-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 134.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-22;196#art-12

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