Art. 11

Abrogato

Comunicazione dell'elenco degli stabilimenti e degli intermediari registrati

In vigore dal 26 mar 2021
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;123#art-11

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Comunicazione dell'elenco degli stabilimenti e degli intermediari registrati (Art. 11 Attuazione della direttiva 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalita' per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali.) — Testo vigente | Portale Normativo