Sez. IV
Art. 34
AbrogatoRinuncia all'insinuazione
In vigore dal 1 gen 2027
1. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono stabiliti i casi e le modalità con cui si può rinunciare alla domanda di ammissione al passivo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112#art-34