Titolo IIICapo I

Art. 43

Funzioni delle regioni

In vigore dal 3 mag 2001
1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative relative alle materie della salute umana e della sanità veterinaria, così come definite dall'articolo 113 del decreto legislativo n. 112 del 1998, non riservate allo Stato, salvo quanto disposto dall'.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 110 (in G.U. 1a S.S. 2/5/2001, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali a norma dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui si applica alla Regione Veneto.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-03-30;96#art-43

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Funzioni delle regioni (Art. 43 Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali a norma dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.) — Testo vigente | Portale Normativo