Titolo IICapo IV

Art. 24

Funzioni delle province

In vigore dal 3 mag 2001
1. Sono esercitate dalle province tutte le funzioni amministrative di cui all'articolo 72 del decreto legislativo n. 112 del 1998 non ricomprese fra quelle di cui all'.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 110 (in G.U. 1a S.S. 2/5/2001, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali a norma dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui si applica alla Regione Veneto.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-03-30;96#art-24

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Funzioni delle province (Art. 24 Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali a norma dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.) — Testo vigente | Portale Normativo