Titolo I
Art. 2
Funzioni della regione
In vigore dal 3 mag 2001
1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative relative:
a) alla definizione di interventi cofinanziati con lo Stato ai sensi dell', comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 112 del 1998;
b) alla previsione di incentivazioni alle imprese artigiane;
c) alla definizione delle eventuali intese con lo Stato per consentire l'avvalimento dei comitati tecnici regionali, ai sensi dell', comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 110 (in G.U. 1a S.S. 2/5/2001, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali a norma dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui si applica alla Regione Veneto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-03-30;96#art-2