Art. 2

In vigore dal 1 apr 1999
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 marzo 1999 SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Visco, Ministro delle finanze Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Gurdasigilli: Diliberto
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-03-24;81#art-2

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Art. 2 Disposizioni correttive del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di termini per il versamento di imposte e contributi. — Testo vigente | Portale Normativo