Art. 2

In vigore dal 28 apr 1999
1. La concessione gratuita per novantanove anni assentita alla regione ai sensi dell'articolo 7 dello statuto speciale si estende agli alvei ed alle pertinenze relative. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 marzo 1999 SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Bellillo, Ministro per gli affari regionali Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visco, Ministro delle finanze Micheli, Ministro dei lavori pubblici Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-03-16;89#art-2

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Art. 2 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di acque pubbliche. — Testo vigente | Portale Normativo